martedì 23 ottobre 2012

IL CANE MUORE DI PERITONITE: CONDANNATO IL VETERINARIO


dal giornale NUOVA VENEZIA
http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2012/10/19/news/dolo-cane-muore-di-peritonite-condannato-il-veterinario-1.5882797

DOLO. Porta il cane dal veterinario perché soffre in modo grave, ma questi gli ordina solo un lassativo. Il cane, un ladrador retriver, femmina di 7 anni di nome Camilla, muore il giorno dopo a causa di una peritonite acuta causata dall’ingestione di ossa. Il padrone del cane porta il veterinario davanti al giudice di pace di Dolo che lo condanna al pagamento di 3.500 euro come risarcimento di danni patrimoniali ed extrapatrimoniali per la morte dell'animale di affezione a causa di un comportamento colposo.

A raccontare la vicenda è l’avvocato Ermes Mozzato. «Camilla da qualche giorno manifestava apatia e poca vitalità» racconta il legale «Portata da un veterinario, il medico senza visitarlo accuratamente ipotizzava disturbi gastro-intestinali, prescriveva una cura blanda consigliando eventuali esami più approfonditi in caso di persistenza dei problemi ma in un ambulatorio diverso poiché lì era sprovvisto di idonee apparecchiature. Il giorno dopo lo stato di salute del cane si aggravava e durante il trasporto in un altro ambulatorio moriva. Dall'esame autoptico fatto da un altro medico veterinario è emerso che la causa del decesso è stata una peritonite acuta causata dall'ingestione di ossa».

Il proprietario del cane a quel punto si è rivolto all’avvocato chiedendo il risarcimento del danno. Richieste respinte perché secondo la clinica veterinaria il danno non era risarcibile. Non l’ha pensata così Tiziana Cristante. Il giudice di pace di Dolo ha ritenuto sussistente la risarcibilità del danno patrimoniale determinato nel prezzo pagato per l'acquisto dell'animale e necessario per un eventuale nuovo acquisto (circa mille euro).

«Non solo. La dottoressa Cristante» spiega l’avvocato «con sentenza n. 234/2012 ha ritenuto che la risarcibilità del preteso danno morale deriva anche dalla normativa in materia, dalla cui lettura si ricava come lo Stato sia consapevole del particolare legame che si instaura tra animale e padrone, rapporto che non può essere limitato al solo profilo affettivo tra proprietario e bene. Pertanto non vi è dubbio che il rapporto tra animale e padrone debba inquadrarsi in quel tipo di attività realizzatrici della persona cui la stessa carta costituzionale, mostra di dare tutela. Ne deriva, pertanto, la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita dell'animale di affezione nel caso di fatto colposo».

Per questo motivo il giudice di pace ha condannato la clinica veterinaria anche al pagamento di ulteriori 2.500 euro per danno non patrimoniale.

Alessandro Abbadir